Informative Gas

Informative di carattere generale che riguardano la fornitura di Gas naturale e di Energia elettrica
Glossario dell'energia elettrica e del gas

Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che esplicita i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione. Dal 01/09/2018 le nostre bollette avranno una veste grafica rinnovata e un formato di fatturazione più semplice e chiaro. È possibile scaricare e consultare il Glossario per l'energia elettrica e il gas messo a disposizione dall'ARERA con lo scopo di chiarire i termini ricorrenti nelle nuove bollette. In ogni sezione troverai informazioni relative ai clienti finali, punto di riconsegna, tipologia contrattuale, unità di misura, lettura e consumi.

Il Servizio Conciliazione

Elettricità e Gas
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria. L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Accedi al servizio: conciliazione.arera.it

Guida alla Bolletta

La bolletta è impostata per rispondere alle più recenti indicazioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas. Guida alla Bolletta

Costituzione in mora e indennizzi automatici

In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento di una o più scadenze, decorsi almeno 10 (dieci giorni) dalla scadenza della fattura, CHIURLO può inviare al Cliente formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, con riferimento alle scadenze non pagate, come previsto dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato alla delibera ARG/gas 99/11) e dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato alla delibera 258/2015/R/com).

L’avviso di costituzione in mora contiene le seguenti informazioni:

- il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il termine decorso il quale, in costanza di mora, CHIURLO provvederà a inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura;
- l’indicazione che, per i soli clienti di energia elettrica connessi in bassa tensione, se fattibile tecnicamente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura;
- le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- il diritto del cliente a ricevere un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità o sia effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto da parte di CHIURLO del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento o del termine minimo per la richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura;
- le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento.

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Il cliente è tenuto a comunicare a CHIURLO l’avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento con le modalità indicate nella costituzione in mora entro 40 (quaranta) giorni dall’emissione della raccomandata. Trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, CHIURLO richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità. Nel caso in cui il cliente non renda possibile l'esecuzione della chiusura del punto di riconsegna sarà possibile chiedere all'impresa di Distribuzione l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna come stabilito dall'Allegato A (TIMOE) alla deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e dalla Delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente. L’avvenuta interruzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c. e seguenti comporterà la risoluzione automatica del contratto. CHIURLO richiederà al Cliente il pagamento dei costi di sospensione e riattivazione della fornitura secondo quanto previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente oltre a eventuali ulteriori costi amministrativi.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Perdurando la mora, CHIURLO si riserva di risolvere il contratto per inadempimento e inviare al servizio di Distribuzione la richiesta di cessazione amministrativa del punto di fornitura.

RECUPERO DEL CREDITO
CHIURLO si riserva di avviare, anche in presenza delle procedure di cui sopra, pratiche di recupero del credito tramite studi legali/società di recupero crediti.

SISTEMA INDENNITARIO
Ai sensi della Delibera ARG/elt 219/10 e ss.mm.ii. e della Delibera 593/2017/R/com e ss.mm.ii. dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, potrà essere applicato un corrispettivo a titolo di "indennizzo per il mancato incasso del credito" (Cmor) da parte del Suo nuovo fornitore di energia elettrica o gas. CHIURLO è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a:

a. euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza (nel caso dell’Energia Elettrica), nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b. euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza (nel caso dell’Energia Elettrica) nonostante:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2.il mancato rispetto del termine previsto per l’invio della richiesta di sospensione per morosità per la chiusura POD/PdR

Indicazioni su standard di qualità e indennizzi

Livelli di qualità commerciale del servizio vendita energia elettrica e gas naturale
Ai sensi dell’art. 37.1, allegato A della delibera n.413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che stabilisce i livelli minimi di servizio (standard di qualità) che le aziende di vendita di energia elettrica e gas naturale devono garantire ai propri clienti alimentati in bassa e media tensione (EE) e in bassa pressione (GAS), di seguito riepiloghiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale con gli indennizzi previsti dall’ARERA e il grado di rispetto di tali standard da parte di CHIURLO nell’anno 2021.

Adesione alla procedura di ripristino per fornitura non richiesta

CHIURLO ha aderito alla procedura volontaria di ripristino che, in caso di contratto e attivazione non richiesti, garantisce per quanto possibile al cliente finale la continuità della fatturazione da parte del venditore precedente (Allegato alla delibera 228/2017/R/com). Pertanto, il cliente domestico che abbia presentato un reclamo a CHIURLO per contestare un contratto o una attivazione non richiesta, entro 20 giorni dalla risposta motivata al reclamo, può manifestare per iscritto a CHIURLO la propria volontà di aderire alla procedura di ripristino. Se il reclamo viene accolto da CHIURLO o accertato positivamente dallo Sportello Consumatori, la procedura di ripristino garantisce al cliente:

- ripristino del contratto con il venditore precedente (o, se questo non fosse possibile, l’attivazione dei servizi di ultima istanza)

- condizioni economiche per i prelievi relativi al periodo transitorio pari al massimo alle condizioni economiche applicate:
1. ai clienti in maggior tutela, per il settore elettrico, ad esclusione del corrispettivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio
2. ai clienti in tutela, per il settore gas naturale, ad esclusione del corrispettivo QVD relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio

Agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali nel mese di maggio 2023

In conseguenza degli eccezionali eventi metereologici del 1° Maggio 2023 e successivi, l’ARERA, con delibera n. 216/2023, successivamente integrata con delibera n. 267/2023, ha adottato, a sostegno delle utenze e forniture site nei Comini danneggiati individuati con il decreto-legge n. 61/23, cd. “decreto alluvione”, e nel CdM del 25 Maggio 2023 (cfr. elenco allegato) le seguenti previsioni:

a. sospensione dei termini di pagamento delle bollette emesse o da emettere o degli avvisi di pagamento dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, con facoltà del venditore di sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione;

b. NON applicabilità della disciplina delle sospensioni per morosità di cui al TIMOE o al TIMG nel periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 Agosto 2023;

c. rateizzazione delle bollette oggetto di sospensione, in 12 mesi, senza interessi dopo il periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Successivamente, la delibera 390/2023/R/com, l’ARERA, sempre a tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio e a modifica della delibera n. 267/2023, ha prorogato fino al 31 ottobre 2023 il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti. Per poter beneficiare dell’ulteriore sospensione, rispetto a quella già in atto, i clienti e gli utenti interessati dovranno inviare – entro il 31 agosto o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione – ai venditori di energia elettrica e gas e ai gestori del Servizio Idrico Integrato o del settore rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o la fornitura sia collocata in una abitazione e/o sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali. Fino al 31 ottobre 2023 sono sospese anche le azioni sulla morosità, previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.

Al termine del periodo di sospensione dei pagamenti, come già previsto dalla del. 276/2023, si potrà procedere alla RATEIZZAZIONE e, segnatamente:

- nel caso di importi almeno pari a 50 euro, dovranno essere rateizzati su un periodo minimo pari a 12 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali;
- la periodicità di rateizzazione dovrà essere pari a quella di fatturazione ma, su richiesta dell’utente, potrà essere prevista una frequenza maggiore

Sempre al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento e comunque entro due mesi dal termine della sospensione, il venditore comunicherà al cliente le seguenti informazioni:

a. gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;

b. il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;

c. la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.

È facoltà del cliente finale di non usufruire del piano di rateizzazione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata o con un piano di rateizzazione più ridotto concordato con la società di vendita.



Informazioni relative alla fornitura di Gas naturale
Bonus Gas

Il bonus gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è erogabile esclusivamente per il gas metano distribuito in rete per i consumi effettuati nell’abitazione di residenza ed è cumulabile con il bonus elettrico. Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti:

1. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
2. ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
3. ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;
4. con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenze domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Ogni nucleo familiare che ha i requisiti di cui ai punti 1. e 2. può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, gas e idrica. I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro. La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti). Per informazioni e richieste rivolgersi al proprio Comune di residenza o Ufficio di Relazioni Pubblico. I moduli sono reperibili sul sito di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) - per maggiori informazioni è possibile chiamare anche lo Sportello per il consumatore al numero verde 800 166 654.

Accertamenti della sicurezza post contatore

La Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale. Il regolamento adottato dall'Autorità, pubblicato sul sito internet www.arera.it pone l'obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l'inizio dell'erogazione del gas all'esito positivo dell'accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell'impianto.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Distributore entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura; trascorso tale termine detta documentazione non sarà più accettata dal Distributore con conseguente annullamento della pratica e, di conseguenza, dovrà presentare una nuova richiesta. Come previsto dalla suddetta delibera, le forniamo gli Allegati informativi per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (allegato F40). Tali allegati le consentiranno di poter conoscere l’iter procedurale e i costi per ottenere la fornitura di gas a seguito della realizzazione del nuovo allacciamento o di modifica dell’impianto da lei richiesto. Inoltre, le forniamo le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG) recentemente aggiornate. Il documento tecnico d'indirizzo e consultazione, può essere esaminato per una corretta attuazione della deliberazione 40/2014. Tutte le precedenti indicazioni inerenti la precedente deliberazione n. 40 del 2004, restano validi solo per le richieste fino a giugno 2014.

Assicurazione Cliente Finale

Disposizioni dell’ARERA
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale, da essa sono esclusi:

- I clienti finali di gas naturale diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta)
- I consumatori di gas naturale per autotrazione

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Imposte sul Gas

L’imposta fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:

- Imposta di consumo (D.L. 504/95 e successive modifiche ed integrazioni). L’entità dell’imposta di Consumo o accisa, com- misurata ai metri cubi di gas erogati, è determinata dal Ministero delle Finanze ed è articolata per tipologia di utilizzo e per zona geografica.
- Addizionale regionale (D.L. 398/90 e successive modifiche e integrazioni). L’entità dell’addizionale, commisurata ai metri cubi di gas erogati, viene determinata da ciascuna Regione entro il limite massimo di € 0,0310 al metro cubo, per un valore che non può comunque superare la metà della corrispondente imposta di consumo.
- I.V.A. applicata in termini percentuali all’importo complessivo (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale). Tabelle consultabili dal sito www.arera.it



Informative sulla vulnerabilità

L’Autorità di Regolazione per Reti Ambiente e Società (ARERA) ha disposto la rimozione del mercato tutelato di energia elettrica e gas naturale, cioè di quel mercato che eroga il servizio secondo le condizioni economiche di prezzo e le condizioni contrattuali definite dalla stessa Autorità. I clienti serviti dal Mercato tutelato dovranno pertanto, nella generalità dei casi, scegliere un fornitore del mercato libero. Che cosa succede invece per i clienti identificati come “vulnerabili”?

ARERA ha previsto la possibilità, per i clienti provenienti dal mercato tutelato, di scegliere tra:

- aderire a un’offerta nel Mercato Libero con Chiurlo o con un altro venditore;
- essere serviti, in alternativa e in presenza dei requisiti, dal Servizio di Tutela della Vulnerabilità.

Per il gas naturale la fine del Mercato Tutelato è prevista per il 1° gennaio 2024, mentre per l’energia elettrica è prevista per il 1° aprile 2024. Tutti i clienti provenienti dal Mercato di Tutela, inclusi quelli vulnerabili, possono scegliere in qualsiasi momento una delle offerte del mercato libero. A chi non effettua alcuna scelta entro le date indicate è comunque garantita continuità della fornitura attraverso la stessa società fornitrice che tuttavia applicherà, a partire dalle stesse date, le condizioni economiche e contrattuali previste dalla normativa e differenti rispetto a quelle del Mercato Tutelato. I clienti vulnerabili dell’energia elettrica in Maggior Tutela continueranno invece ad usufruire di tale servizio anche successivamente al 1° aprile 2024 a parità di condizioni. La classificazione di “Clienti vulnerabili” varia a seconda del tipo di fornitura.

Clienti vulnerabili - Gas naturale

- Coloro che percepiscono il bonus sociale di luce e gas
- Gli over 75 anni
- I soggetti con disabilità (art. 3, legge 104/92)
- I consumatori con un’utenza in un’abitazione di emergenza a seguito di eventi calamitosi

Comunicazioni e dichiarazioni

Il cliente viene classificato vulnerabile dal Sistema Informativo Integrato in funzione dell’età, degli eventuali bonus sociali e/o della residenza. Eventuali disabilità invece (rif.to legge 104/92), possono essere autocertificate per accedere al Servizio di Tutela della Vulnerabilità, dal 1° gennaio 2024, presentando il Modulo A (autocertificazione dedicata ai clienti già in fornitura con CHIURLO per dichiarare la condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92) o il Modulo B (autocertificazione dedicata alle nuove attivazioni contrattuali), debitamente compilato e firmato, corredato di documento di riconoscimento in corso di validità.

I moduli sono reperibili nella sezione Modulistica Online del sito www.chiurlo.it e potranno essere consegnati tramite una delle seguenti modalità:

- servizio Dialoga con noi disponibile sul sito www.chiurlo.it;
- tramite pec a gaseluce@pec.chiurlo.it;
- spedita via posta all’indirizzo CHIURLO Srl via Adriatica, 206 - 33030 Campoformido (UD) oppure consegnata direttamente allo sportello presso lo stesso indirizzo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità rivolto ai consumatori all’indirizzo www.arera.it/consumatori o chiamare il numero verde 800.166.654 attivo dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.

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